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Viaggiare in treno: non solo disservizi, ma anche diritti... ©


Come ottenere il rimborso, non solo in caso di ritardo

A chi non e' mai capitato di arrivare in ritardo ad un appuntamento, di perdere la coincidenza perche' il treno non ha rispettato l'orario previsto? Oppure, rinunciare ad un viaggio a causa di un imprevisto? Ebbene, in questi casi nulla e' perduto, i diritti sono tutelati, seguendo le modalita' di seguito specificate.

Nel caso il treno arrivi a destinazione dopo l'orario previsto, si ha diritto a un bonus valido per l'acquisto di nuovi biglietti ferroviari. La procedura di rimborso si applica solo per i treni espressi, Intercity ed Eurostar. Non hanno diritto al bonus i possessori di abbonamenti.

Il bonus non e' previsto se il ritardo non dipende direttamente da Trenitalia, cioe' se e' dovuto a cause di forza maggiore, scioperi, determinato da terzi (per esempio in seguito a proteste con occupazione di binari), calamita' naturali, incendi, per ordine dell'autorita' pubblica o per lavori programmati sulla linea e resi noti in anticipo ai viaggiatori.

La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro 30 giorni dal giorno di utilizzo del biglietto, puo' essere imbucata nelle apposite cassette nella stazione ferroviaria di arrivo, oppure spedita. E' necessario utilizzare il modulo specifico, da ritirare presso le biglietterie o gli uffici informazioni, allegando biglietto e prenotazione in originale; (e' quindi opportuno fare fotocopie dei biglietti inviati, per impiegarli in caso venga smarrita la richiesta di rimborso).

Trenitalia provvedera' ad inviare il bonus entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del rimborso, ed e' utilizzabile entro 6 mesi dalla data di emissione. Se con il bonus, si acquista un biglietto di prezzo inferiore a quello vecchio, non si ha comunque diritto al resto.

Il rimborso del biglietto, puo' essere richiesto, anche quando per qualsiasi ragione si rinuncia al viaggio. In tal caso, le soluzioni sono due: il rimborso in contanti, prevede una trattenuta del 20%; in alternativa, si puo' chiedere un bonus (che da' la possibilita' di comprare un altro biglietto) per l'intero importo del documento di viaggio non usato.

Se si sceglie questa soluzione, bisogna rispettare la seguente procedura: il biglietto, che non deve essere convalidato, deve essere presentato entro 2 mesi dalla data di emissione in una qualsiasi biglietteria (o nell'agenzia che l'ha emesso). Bisogna restituire l'originale ed esibire un documento di identita'. Il rimborso non e' previsto per importi pari o inferiori a 8 euro o per biglietti smarriti, distrutti o rubati.

Se si acquista il biglietto alla macchinetta self-service della stazione con carta di credito il rimborso avviene con assegno o bonifico bancario.

Se si acquista, un abbonamento via Internet, si puo' esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dall'acquisto. La richiesta e' indirizzata alla Direzione regionale (o provinciale) che ha emesso l'abbonamento. Il rimborso avviene tramite assegno circolare o accredito su conto corrente.

Infine, nel caso in cui si e' utilizzato solo parzialmente il biglietto, cioe', non si e' effettuato l'intero percorso previsto (per esempio, un biglietto Torino-Lecce, ma si scende a Bologna), si puo' chiedere un rimborso per la tratta non utilizzata (rimanendo sull'esempio, da Bologna a Lecce), purche' la mancata prosecuzione del viaggio sia comunicata al personale Trenitalia al momento dell'interruzione.

Avvocato Maria Cipparrone
Ha collaborato alla stesura dell'articolo l'avv. Patrizia Volpintesta

Articolo pubblicato su: La Strad@ Web