Diritto dei consumi

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Come difendersi dalle compagnie telefoniche. ©


E sopravvivere ai disservizi.

Sul banco degli imputati ancora una volta le compagnie telefoniche che affliggono la vita dei consumatori sempre piu' frequentemente con solleciti di pagamenti per servizi mai richiesti o richiesti e mai erogati, per telefonate mai fatte e per il pagamento piu' volte della stessa somma.

C'e' una soluzione in questi casi? E se si, come fare?

Innanzitutto mai scoraggiarsi ed anzi attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti.

In questi casi e' necessario presentare una denuncia ai Carabinieri o alla Polizia ed inviare un reclamo scritto alla Telecom chiedendo lo storno degli importi che corrispondono alle telefonate verso questi numeri, allegando copia della denuncia.

Per tutelarsi preventivamente dai dialer si puo' contattare gratuitamente il servizio di disabilitazione della Telecom che, su richiesta del consumatore, disabilita la linea telefonica verso numeri con i prefissi 166, 899 e 709.

Cosa si puo' fare, se in tutti i casi esposti o anche in altri, dopo aver presentato il reclamo alla compagnia telefonica non si ottiene nulla?

E' utile sapere che nelle controversie tra consumatori e societa' di telecomunicazioni prima di rivolgersi al giudice di pace e' obbligatorio tentare una conciliazione da fare davanti ai Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni) presenti in ogni Regione o presso altri organismi competenti come le Camere di Commercio. Il modulo per l'istanza al Corecom si puo' scaricare dal sito dell'Agcom e inviare per fax, racc/ar o portare a mano al Corecom della Regione di appartenenza (facendo apporre in questo caso sia sulla copia che si deposita sia sulla propria il timbro del deposito). Il procedimento e' gratuito e deve essere ultimato in 30 gg dalla richiesta. In udienza si puo' comparire personalmente o tramite avvocato. Con la compilazione di un altro modulo (GU5, da reperire sempre sul sito) si puo' chiedere al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell'Agcom di far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte della societa' telefonica fino al termine della procedura di conciliazione. Se si trova l'accordo, il verbale redatto ha valore di transazione tra le parti che sono obbligate a rispettarlo, in mancanza non resta che il ricorso al giudice di pace o rimettersi all'Agcom che puo' definire la controversia con un atto vincolante tra le parti. In questo caso l'istanza deve essere inoltrata al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell'Agcom con racc/ar. Per la risposta, l'attesa e' di 90 gg, ma attualmente l'Agcom funziona molto lentamente e il tempo previsto e' molto di piu', quindi forse e' preferibile percorrere la strada del giudice di pace. A scelta.

Avvocato Maria Cipparrone

Articolo pubblicato su: La Strad@ Web