Diritto dei consumi

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Le nuove frontiere di una legge ancora ignorata ©


Due anni di garanzia in caso di acquisto di beni di consumo ma...ancora non tutti lo sanno

Il legislatore italiano, nel 2002, ha recepito nel nostro ordinamento giuridico, con il decreto legislativo n.24 del 2002, la direttiva comunitaria 1999/44/CE in materia di "Vendita e garanzie dei beni di consumo."

La disciplina prende in esame alcuni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. Tale disciplina si applica anche alla vendita di beni di consumo usati.

Cio' su cui viene posto l'accento sono:

Per conformita' del bene s'intende:

  1. che esso e' idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo
  2. che esso corrisponde alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello
  3. che esso presenti le qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene.

Relativamente ai diritti del consumatore, risulta che il venditore, e non il produttore, e' responsabile nei suoi confronti per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In tal caso, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto con la restituzione della somma pagata. Nel caso in cui, per la natura del bene, la riparazione e la sostituzione siano impossibili, si potra' richiedere una congrua riduzione del prezzo. In riferimento alle altre soluzioni, la scelta spetta al consumatore, salvo che la soluzione scelta non sia eccessivamente gravosa per il venditore o comunque impossibile (per esempio un bene irriproducibile).

Altresi', le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui il consumatore ha acquistato il bene. In caso contrario, il consumatore puo' optare tra una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

La responsabilita' del venditore si protrae per due anni dopo la consegna del bene, ma sul consumatore grava la decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto. Non denunciare il difetto al venditore entro tale termine comporta la perdita dei suddetti diritti. Si presume, inoltre, che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che cio' sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia di cui alla presente legge e' diversa da quella che offre il produttore e che e' descritta nel tagliando che accompagna il libretto di istruzioni.

Inoltre, a proposito di prodotti difettosi, la dicitura presente in alcuni negozi, che la sostituzione sia possibile entro sette giorni con scontrino fiscale, non e' una limitazione alla garanzia a soli sette giorni, e non discende da una legge, ma e' una politica commerciale diffusa per consentire al cliente di restituire anche prodotti privi di problemi.

Discende, quindi, che e' nullo ogni patto volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, tutti i predetti diritti riconosciuti al consumatore. La nullita' puo' essere fatta valere dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

In caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' del venditore ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Tale normativa si applica anche alle transazioni online e quindi al commercio elettronico che, rientrano nei casi disciplinati dalle norme dettate per i c.d. contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Avvocato Maria Cipparrone

Articolo pubblicato su: La Strad@ Web